Aprire una società negli Stati Uniti è la parte semplice: conta come la legge di casa tua tratta la società, i suoi utili e i dividendi che ti arrivano.
La tua società americana vista dal fisco italiano e svizzero
Se vivi in Italia o in Svizzera e possiedi una società americana, il fisco di casa tua ha le sue regole su come qualificarla, quando attrarne gli utili e come tassare i dividendi. Qui trovi, paese per paese, il trattamento della LLC, la regola CFC italiana, l'esenzione sui dividendi e la ritenuta americana prevista dalle convenzioni. Una tabella finale mette a confronto le due situazioni.
Indice
Italia: LLC, regola CFC, dividendi e ritenuta americana
Se sei residente fiscale in Italia, l'Italia tassa il tuo reddito ovunque sia prodotto. I non residenti sono tassati solo sui redditi considerati prodotti in Italia secondo l'art. 23 del TUIR. Chi possiede una società americana deve quindi chiedersi come viene qualificata la società, se scatta la regola CFC, come vengono tassati i dividendi e quanto trattengono gli Stati Uniti.
La LLC americana non è trasparente in Italia. Le società e gli enti non residenti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, sono soggetti IRES (art. 73, comma 1, lettera d, TUIR). Per questo l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, considera non trasparente in Italia una società estera che è fiscalmente trasparente all'estero, per legge o per opzione. La circolare riguarda le entità estere trasparenti in generale e non nomina espressamente la LLC.
Conta da dove gestisci la società. Una società è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta ha in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria (art. 73, comma 3). Una controllata americana le cui decisioni strategiche vengono prese dall'Italia può quindi diventare residente in Italia.
La regola CFC (art. 167 TUIR). Si applica alle persone fisiche residenti in Italia e alle società italiane indicate all'art. 73, comma 1, lettere da a) a c), che controllano una società non residente. Il controllo è quello previsto dall'art. 2359 del codice civile, oppure la titolarità, diretta o indiretta, di oltre il 50% della partecipazione agli utili.
La regola scatta solo se la controllata estera soddisfa insieme due condizioni:
- Bassa tassazione: tassazione effettiva inferiore al 15%, calcolata come rapporto tra imposte correnti e differite e utile ante imposte nel bilancio certificato della controllata; in mancanza, tassazione inferiore alla metà dell'imposta italiana che avrebbe pagato.
- Redditi passivi: oltre un terzo dei proventi della controllata è costituito da redditi passivi o di basso valore, cioè interessi, canoni, dividendi e plusvalenze su partecipazioni, leasing finanziario, attività assicurative e bancarie, commercio o servizi a basso valore aggiunto con parti correlate.
Una C corporation americana con un'aliquota effettiva, misurata in questo modo, pari o superiore al 15% non soddisfa la prima condizione e resta quindi fuori dalla regola CFC. Anche quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, la regola non si applica se il controllante italiano dimostra che la controllata svolge un'attività economica effettiva con personale, attrezzature, attivi e locali.
Dividendi ricevuti da una società italiana. I dividendi percepiti da una società soggetta a IRES sono esclusi dal suo reddito imponibile per il 95% del loro ammontare (art. 89, comma 2). Il comma 2.1, introdotto dalla legge di bilancio 2026, è stato abrogato dal D.L. 27 marzo 2026 n. 38 con effetto dal 1° gennaio 2026: il testo coordinato non prevede né una percentuale minima di partecipazione né un periodo minimo di detenzione per l'esclusione del 95%.
L'esclusione del 95% vale anche per i dividendi di società non residenti, a due condizioni: la società non deve essere residente in un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 47-bis e, secondo l'art. 44, comma 2, lettera a), la distribuzione non deve essere deducibile per chi la paga. Il regime si considera privilegiato:
- per una controllata extra UE, quando è soddisfatta la condizione di bassa tassazione della regola CFC, cioè tassazione effettiva inferiore al 15%;
- per una partecipazione non di controllo, quando l'aliquota nominale è inferiore al 50% di quella italiana.
I dividendi provenienti da una controllata in regime privilegiato sono esclusi per il 50% se la società italiana dimostra che la controllata svolge un'attività economica effettiva. Altrimenti sono interamente imponibili, con un credito d'imposta indiretto disponibile a determinate condizioni.
La convenzione Italia Stati Uniti. È stata firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 20, insieme al Protocollo e a un verbale d'intesa, completati da uno scambio di note avvenuto a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007. È in vigore dal 16 dicembre 2009, secondo l'elenco del Dipartimento delle Finanze. La tabella dell'IRS indica il 1° gennaio 2010 come data generale di efficacia, e la pagina dell'IRS dedicata all'Italia elenca il trattato del 1984 e quello del 1999 senza alcun protocollo successivo.
La ritenuta americana sui dividendi (art. 10, par. 2).
- 5% del dividendo lordo se il beneficiario effettivo residente in Italia è una società che possiede almeno il 25% delle azioni con diritto di voto da un periodo di 12 mesi che termina alla data in cui il dividendo viene deliberato.
- 15% in tutti gli altri casi: partecipazioni di portafoglio, persone fisiche, società sotto il 25% o con meno di 12 mesi di possesso.
- L'art. 10, par. 2, non prevede un'aliquota dello 0%.
Chi ha diritto alle aliquote ridotte. I benefici della convenzione, comprese le aliquote ridotte sui dividendi, spettano solo al residente che supera la clausola di limitazione dei benefici contenuta nel Protocollo. Una persona fisica residente è sempre una persona qualificata. Una società non quotata si qualifica con il test di proprietà ed erosione della base se, per almeno metà dei giorni dell'anno, almeno il 50% di ogni categoria di azioni è posseduto da persone qualificate e meno del 50% del suo reddito lordo viene pagato come costi deducibili a soggetti non residenti in nessuno dei due Stati. Una società che non si qualifica in altro modo può comunque chiedere i benefici per un elemento di reddito collegato a un'attività commerciale o industriale effettiva svolta in Italia, se questa è sostanziale rispetto all'attività americana che genera il reddito.


Svizzera: la LLC nella convenzione, la riduzione per partecipazioni e la ritenuta americana
Una persona fisica è assoggettata all'imposta in Svizzera per appartenenza personale quando vi ha il domicilio o la dimora fiscale (LIFD art. 3 cpv. 1). Ha il domicilio fiscale in Svizzera chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2). L'assoggettamento per appartenenza personale è illimitato, ma non si estende alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi immobiliari situati all'estero (art. 6 cpv. 1).
La LLC nella convenzione Svizzera Stati Uniti. Ai fini della convenzione, una società di persone, una successione o un trust, per esempio una LLC americana tassata come partnership, è considerata residente solo nella misura in cui il suo reddito è tassato in quello Stato come il reddito di un residente, a livello dell'ente oppure in capo ai soci o ai beneficiari.
La riduzione per partecipazioni. Se la società americana è detenuta da una società di capitali svizzera, i dividendi beneficiano della riduzione per partecipazioni. Per l'imposta federale sull'utile, che per le società di capitali è dell'8,5% dell'utile netto (LIFD art. 68), la società svizzera ottiene una riduzione dell'imposta proporzionale al rapporto tra il ricavo netto da partecipazioni e l'utile netto complessivo (art. 69) se soddisfa una di queste condizioni:
- detiene almeno il 10% del capitale dell'altra società;
- oppure partecipa per almeno il 10% all'utile e alle riserve;
- oppure detiene partecipazioni con un valore venale di almeno CHF 1 milione.
Il ricavo netto da partecipazioni è il ricavo meno i relativi costi di finanziamento e un contributo forfettario del 5% per le spese amministrative (art. 70 cpv. 1). Gli utili in capitale su partecipazioni rientrano nel calcolo solo se la partecipazione alienata era almeno del 10% ed è stata detenuta per almeno un anno (art. 70 cpv. 4 lett. b).
La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni impone la stessa riduzione anche per l'imposta cantonale e comunale sull'utile, con le stesse soglie del 10% o di CHF 1 milione e lo stesso contributo amministrativo del 5%, quindi i Cantoni applicano lo stesso test (LAID art. 28 cpv. 1).
La convenzione e le sue date. La convenzione tra Svizzera e Stati Uniti è stata conclusa il 2 ottobre 1996 ed è entrata in vigore il 19 dicembre 1997, con lo scambio degli strumenti di ratifica. Il protocollo di modifica è stato firmato a Washington il 23 settembre 2009 ed è in vigore dal 20 settembre 2019.
La ritenuta americana sui dividendi (art. 10).
- 5% se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10% dei diritti di voto: è il caso dei dividendi che la controllata americana distribuisce alla società madre svizzera.
- 15% in tutti gli altri casi, comprese le partecipazioni di portafoglio e le persone fisiche.
- 0% solo se il beneficiario effettivo è un fondo pensione, un istituto analogo o un piano individuale di previdenza costituito nell'altro Stato e posseduto da un suo residente, a condizione del riconoscimento da parte dell'autorità competente e purché non controlli la società che paga. Per le società madri l'art. 10 non prevede un'aliquota dello 0%.


Italia e Svizzera a confronto
| Tema | Italia | Svizzera |
|---|---|---|
| Società americana trasparente | Società estera trasparente all'estero non trattata come trasparente: è soggetto IRES (circolare 9/E del 2015, riferita alle entità estere trasparenti in generale) | Ai fini della convenzione, una LLC tassata come partnership è residente solo nella misura in cui il suo reddito è tassato come quello di un residente |
| Regola CFC: chi è colpito | Persone fisiche residenti e società italiane che controllano una società estera (art. 2359 c.c. o oltre il 50% degli utili) | |
| Regola CFC: test | Due condizioni insieme: tassazione effettiva sotto il 15% e oltre un terzo di redditi passivi; esclusa se c'è attività economica effettiva. Una C corporation con aliquota effettiva pari o superiore al 15% resta fuori | |
| Dividendi alla società madre: condizioni | Nessuna percentuale minima né periodo minimo di detenzione; la controllata non deve essere in regime privilegiato e il dividendo non deve essere deducibile per chi paga | Almeno il 10% del capitale, o il 10% di utili e riserve, o un valore venale di almeno CHF 1 milione; stesso test per le imposte cantonali e comunali |
| Dividendi alla società madre: effetto | Esclusione del 95% dal reddito imponibile; 50% se la controllata è in regime privilegiato ma con attività economica effettiva | Riduzione dell'imposta sull'utile in proporzione al ricavo netto da partecipazioni (al netto dei costi di finanziamento e del 5% forfettario) |
| Ritenuta USA: portafoglio | 15% | 15% |
| Ritenuta USA: società partecipante | 5% con almeno il 25% dei voti per 12 mesi fino alla delibera del dividendo | 5% con almeno il 10% dei diritti di voto detenuti direttamente |
| Ritenuta USA: 0% | Non prevista dall'art. 10, par. 2 | Solo fondi pensione, istituti analoghi e piani individuali di previdenza riconosciuti e non di controllo; nessuno 0% per le società madri |
| Convenzione | Firmata il 25 agosto 1999, in vigore dal 16 dicembre 2009; benefici soggetti alla limitazione dei benefici del Protocollo | Conclusa il 2 ottobre 1996, in vigore dal 19 dicembre 1997; protocollo del 23 settembre 2009 in vigore dal 20 settembre 2019 |
Le celle vuote indicano temi che questa pagina tratta solo per l'Italia.
Se vuoi capire come queste regole si applicano alla tua struttura, il team di Mount Bonnell Advisors la esamina con te prima che tu costituisca la società o distribuisca il primo dividendo.








Fonti
Normativa in vigore al 26.10.2026
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 (residenza fiscale delle persone fisiche dopo il D.Lgs. 209/2023)
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73(1)(d), normattiva text in force 29-12-2023 to 31-12-2026
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 5.1
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 167, normattiva text in force 2-8-2025 to 31-12-2026
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89(2), normattiva text in force 4-7-2026 to 31-12-2026
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 47-bis(1), normattiva text in force 20-12-2025 to 31-12-2026
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (treaty list)
- Legge 3 marzo 2009 n. 20, Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 del 18-3-2009 (copy published by the Dipartimento delle Finanze)
- IRS, Table 3. List of Tax Treaties (updated through September 26, 2025)
- IRS, Italy - Tax treaty documents (page last reviewed 08-Aug-2026)
- Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fraud or fiscal evasion, with Protocol, signed Washington 25 August 1999 (US Treasury text), Article 10(2)(a)
- Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), état le 2 septembre 2026 (Fedlex)
- Fedlex RS 0.672.933.61, Convention between Switzerland and the United States on taxes on income of 2 October 1996, consolidated French version (état le 13 octobre 2022)
- Fedlex RS 642.14, Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), consolidated version of 1 January 2025
- Senate Treaty Doc. 112-1 (2011), Protocol amending the Switzerland-US convention, signed 23 September 2009
- SFI, Liste des conventions de double imposition (état au 01.01.2026)