La società madre resta a casa, la controllata lavora in America: contano il ritorno degli utili e i contributi del personale che mandi oltreoceano.
Aprire una controllata negli Stati Uniti partendo da una società italiana o svizzera
Espandersi negli Stati Uniti con una controllata posseduta dalla tua società italiana o svizzera significa ragionare su tre piani: quanto trattengono gli USA sui dividendi, quanto ne tassa il Paese della capogruppo e in quale sistema previdenziale restano i collaboratori che mandi in America.
Italia: la controllata americana di una società italiana
La convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti è stata firmata a Washington il 25 agosto 1999 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009 n. 20, insieme al Protocollo e a un verbale d'intesa, completati da uno scambio di note avvenuto a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007. È in vigore dal 16 dicembre 2009 e la tabella dei trattati dell'IRS indica il 1° gennaio 2010 come data generale di efficacia. La pagina dell'IRS dedicata all'Italia elenca il trattato del 1984 e quello del 1999, senza protocolli successivi.
Ritenuta USA sui dividendi alla capogruppo. Sui dividendi che la controllata americana paga a un beneficiario effettivo residente in Italia, gli Stati Uniti possono applicare al massimo il 5% del dividendo lordo se il beneficiario è una società che ha posseduto almeno il 25% delle azioni con diritto di voto per un periodo di 12 mesi che termina alla data in cui il dividendo viene deliberato. In tutti gli altri casi (partecipazioni di portafoglio, persone fisiche, società sotto il 25% o con possesso inferiore a 12 mesi) il tetto è il 15%. L'articolo 10, paragrafo 2, non prevede un'aliquota dello 0%.
La clausola di limitazione dei benefici. Le aliquote ridotte, come tutti i benefici del trattato, spettano solo al residente che supera l'articolo sulla limitazione dei benefici contenuto nel Protocollo:
- una persona fisica residente è una persona qualificata;
- una società non quotata si qualifica con il test di proprietà ed erosione della base imponibile se, in almeno metà dei giorni dell'anno, almeno il 50% di ogni categoria di azioni è posseduto da persone qualificate e meno del 50% del suo reddito lordo è versato, sotto forma di pagamenti deducibili, a soggetti non residenti in nessuno dei due Stati;
- una società che non si qualifica altrimenti può comunque chiedere i benefici per un reddito collegato a un'attività commerciale o industriale effettiva svolta in Italia, se questa è sostanziale rispetto all'attività americana che genera quel reddito.
Il dividendo arriva in Italia: l'esclusione del 95%. I dividendi percepiti da una società soggetta a IRES sono esclusi dal reddito imponibile per il 95% del loro ammontare. Il comma 2.1 dell'art. 89 del TUIR, introdotto dalla legge di bilancio 2026, è stato abrogato dal D.L. 27 marzo 2026 n. 38 con effetto dal 1° gennaio 2026: il testo coordinato non fissa né una percentuale minima di partecipazione né un periodo minimo di possesso per l'esclusione del 95%. L'esclusione vale anche per i dividendi di società non residenti, purché non residenti in un regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 47-bis e purché la distribuzione non sia deducibile per chi la paga.
Per una controllata extra UE, il regime è privilegiato quando è soddisfatta la condizione di bassa tassazione della disciplina CFC, cioè una tassazione effettiva inferiore al 15%; per una partecipazione non di controllo, quando l'aliquota nominale è inferiore al 50% di quella italiana. Se la controllata è in regime privilegiato, i dividendi sono esclusi per il 50% quando la società italiana dimostra che la controllata svolge un'attività economica effettiva; altrimenti sono interamente tassabili, con un credito d'imposta indiretto disponibile a determinate condizioni.
Il limite CFC. La disciplina italiana sulle società controllate estere (art. 167 TUIR) si applica alle persone fisiche residenti e alle società italiane che controllano una società non residente. Il controllo è quello dell'art. 2359 del Codice civile, oppure la titolarità, diretta o indiretta, di oltre il 50% della partecipazione agli utili. La regola scatta solo se la controllata estera soddisfa insieme due condizioni:
- bassa tassazione: tassazione effettiva inferiore al 15%, misurata come imposte correnti più differite sull'utile ante imposte nel bilancio sottoposto a revisione della controllata (in mancanza, inferiore alla metà dell'imposta che avrebbe pagato in Italia). Una C corporation americana con un'aliquota effettiva del 15% o più, su questa misura, non soddisfa la condizione;
- redditi passivi: oltre un terzo dei suoi proventi è costituito da redditi passivi o a basso valore aggiunto, come interessi, canoni, dividendi e plusvalenze su partecipazioni, leasing finanziario, attività assicurative e bancarie, commercio o servizi a basso valore aggiunto con parti correlate.
Anche quando ricorrono entrambe le condizioni, la disciplina non si applica se la controllante italiana dimostra che la controllata svolge un'attività economica effettiva, con personale, attrezzature, attivi e locali.
LLC o corporation. Le società ed enti non residenti di qualsiasi tipo, con o senza personalità giuridica, sono soggetti IRES in Italia. Per l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015), una società estera fiscalmente trasparente all'estero, per legge o per opzione, non è trattata come trasparente in Italia proprio perché soggetto IRES. La circolare riguarda le entità estere trasparenti in generale e non nomina la LLC americana.
Dove si decide conta. Una società è residente in Italia se per la maggior parte del periodo d'imposta ha in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Una controllata americana le cui decisioni strategiche vengono prese dall'Italia può quindi diventare residente in Italia.
Il personale che mandi negli Stati Uniti. L'accordo di sicurezza sociale tra Italia e Stati Uniti è stato concluso il 23 maggio 1973, ratificato con la Legge 24 febbraio 1975 n. 86 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1978. L'accordo aggiuntivo del 17 aprile 1984 (Legge 14 ottobre 1985 n. 609), in vigore dal 1° gennaio 1986, non ha modificato le regole su copertura e contributi.
La regola generale è territoriale: il lavoro è coperto solo dal sistema del Paese in cui viene svolto. A differenza della maggior parte degli accordi americani, la principale eccezione nell'accordo con l'Italia è la cittadinanza del lavoratore, e vale sia per i dipendenti sia per gli autonomi. Il cittadino italiano che lavora negli Stati Uniti per un datore di lavoro italiano, o per un'impresa controllata da una società italiana, resta coperto dalla previdenza italiana; il testo della Social Security Administration non prevede un limite di tempo per questo caso e non descrive una regola di distacco a termine.
- Il cittadino italiano, o con doppia cittadinanza italiana e americana, che sarebbe altrimenti coperto da entrambi i sistemi deve sceglierne uno entro i 3 mesi successivi al mese di inizio del lavoro.
- La scelta si fa chiedendo il certificato di copertura al Paese scelto; il cittadino italiano che non sceglie in tempo e versa a entrambi i sistemi, o a nessuno, è coperto dall'Italia.
- Per esonerare il dipendente dalla Social Security americana, il datore di lavoro in Italia chiede il certificato di copertura modulo IT/USA 4 alla sede provinciale INPS competente per la sede del datore italiano.
- I cittadini italiani che lavorano negli Stati Uniti come autonomi e vi risiedono sono assegnati alla copertura americana.
I periodi si possono anche totalizzare. Con almeno sei trimestri di contribuzione americana, la SSA può contare i periodi italiani (un trimestre americano ogni 13 settimane di contribuzione italiana, al massimo quattro all'anno) per riconoscere una prestazione americana parziale. Per l'INPS, una prestazione italiana in totalizzazione richiede almeno 52 settimane di contributi italiani, una prestazione americana in totalizzazione almeno 78 settimane; i periodi maturati in Paesi terzi non si possono sommare.
Residenza fiscale del collaboratore. Se una persona fisica risulta residente in entrambi gli Stati secondo le rispettive leggi interne, il trattato la considera residente dove ha un'abitazione permanente; se l'ha in entrambi, dove le relazioni personali ed economiche sono più strette; poi conta il soggiorno abituale, poi la cittadinanza e infine l'accordo tra le autorità.


Svizzera: la controllata americana di una società svizzera
La convenzione tra Svizzera e Stati Uniti sulle imposte sul reddito è stata conclusa il 2 ottobre 1996 ed è entrata in vigore il 19 dicembre 1997, con lo scambio degli strumenti di ratifica. Il protocollo di modifica è stato firmato a Washington il 23 settembre 2009 ed è in vigore dal 20 settembre 2019.
Ritenuta USA sui dividendi alla capogruppo. Lo Stato della fonte può tassare i dividendi al massimo al 5% quando il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10% dei diritti di voto, e al 15% in tutti gli altri casi. In concreto, sui dividendi che la controllata americana paga a una società svizzera con almeno il 10% diretto dei diritti di voto, la ritenuta USA non supera il 5%. L'articolo 10, come modificato nel 2009, esenta nello Stato della fonte i dividendi percepiti da fondi pensione, istituzioni analoghe o piani pensionistici individuali dell'altro Stato, a condizioni precise e non se controllano la società che paga; per le società madri l'articolo 10 non prevede un'aliquota dello 0%.
LLC trasparente. Per la convenzione, una società di persone, una successione o un trust (per esempio una LLC americana tassata come partnership) è residente solo nella misura in cui il suo reddito è tassato in quello Stato come il reddito di un residente, a livello dell'entità o in capo ai suoi soci o beneficiari.
Il dividendo arriva in Svizzera: la riduzione per partecipazioni. L'imposta federale sull'utile delle società di capitali è dell'8,5% dell'utile netto. La società che detiene almeno il 10% del capitale di un'altra società, oppure il 10% dei suoi utili e riserve, oppure partecipazioni con un valore venale di almeno CHF 1 milione, ottiene una riduzione dell'imposta sull'utile proporzionale al reddito netto da partecipazioni (art. 69 LIFD).
- Il reddito netto da partecipazioni è il reddito meno i relativi costi di finanziamento e un contributo forfettario del 5% per le spese amministrative (art. 70 cpv. 1 LIFD).
- Gli utili in capitale su partecipazioni rientrano solo se la partecipazione venduta era almeno del 10% ed era detenuta da almeno un anno (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD).
- La legge sull'armonizzazione impone la stessa riduzione per l'imposta cantonale e comunale sull'utile (10% o CHF 1 milione, al netto del contributo amministrativo del 5%), quindi anche i Cantoni, Ticino compreso, applicano lo stesso test (art. 28 cpv. 1 LHID).
Il personale che mandi negli Stati Uniti. L'accordo di sicurezza sociale tra Stati Uniti e Svizzera è stato firmato a Berna il 3 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2014, sostituendo quello in vigore dal 1° novembre 1980. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali elenca la convenzione e l'accordo amministrativo con gli Stati Uniti a partire dal 1° agosto 2014.
- Il dipendente inviato da un datore di lavoro con sede di attività in uno Stato nell'altro Stato, per un periodo che non si prevede superi i 5 anni, resta soggetto solo all'assicurazione obbligatoria del primo Stato (art. 7 par. 2).
- Le autorità competenti possono concordare un'eccezione o una proroga del periodo di 5 anni (art. 12).
- Il coniuge e i figli che vivono con il lavoratore distaccato e non svolgono a loro volta un'attività lucrativa restano nello stesso sistema (art. 11).
- L'autonomo è coperto solo dallo Stato di residenza (art. 7 par. 4).
- Il datore di lavoro in Svizzera chiede il certificato di copertura, modulo CH/USA 10, alla cassa di compensazione che incassa i contributi svizzeri.
I periodi svizzeri si totalizzano con quelli americani solo per la rendita d'invalidità svizzera e solo se i periodi svizzeri raggiungono almeno un anno; l'importo si calcola sui soli periodi svizzeri. Le prestazioni di uno Stato sono versate ai cittadini dell'altro che vivono in un Paese terzo alle stesse condizioni dei propri cittadini residenti lì (art. 5).
Residenza fiscale del collaboratore. Per una persona fisica residente in entrambi gli Stati, il criterio decisivo è prima l'abitazione permanente, poi il centro degli interessi vitali, quindi il soggiorno abituale, la cittadinanza e infine l'accordo amichevole tra le autorità competenti.


Italia e Svizzera a confronto
| Italia | Svizzera | |
|---|---|---|
| Convenzione fiscale con gli USA | Firmata il 25 agosto 1999, in vigore dal 16 dicembre 2009 | Conclusa il 2 ottobre 1996, in vigore dal 19 dicembre 1997; protocollo 2009 in vigore dal 20 settembre 2019 |
| Ritenuta USA sui dividendi alla capogruppo | 5% con almeno il 25% dei voti posseduto per 12 mesi fino alla delibera; 15% negli altri casi | 5% con almeno il 10% diretto dei diritti di voto; 15% negli altri casi |
| Condizione aggiuntiva per il beneficio | Superare la clausola di limitazione dei benefici del Protocollo | Nessuna aliquota 0% per le società madri |
| Esenzione sui dividendi in arrivo | Esclusione del 95%, senza soglia minima né periodo di possesso; 50% o tassazione piena se la controllata è in regime privilegiato | Riduzione proporzionale dell'imposta sull'utile con almeno il 10% o CHF 1 milione, al netto di finanziamento e 5% forfettario; stesso test per Cantoni e Comuni |
| Limite CFC | Controllo oltre il 50%; scatta con tassazione effettiva sotto il 15% e oltre un terzo di redditi passivi, salvo attività economica effettiva | |
| Limite di distacco nell'accordo di sicurezza sociale | Regola della cittadinanza: il cittadino italiano che lavora per un datore italiano o un'impresa controllata da una società italiana resta nel sistema italiano, senza limite di tempo nel testo SSA | Fino a 5 anni previsti, prorogabili su accordo delle autorità competenti |
| Certificato di copertura | Modulo IT/USA 4, sede provinciale INPS | Modulo CH/USA 10, cassa di compensazione |
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Fonti
Normativa in vigore al 26.10.2026
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (treaty list)
- Legge 3 marzo 2009 n. 20, Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 del 18-3-2009 (copy published by the Dipartimento delle Finanze)
- IRS, Table 3. List of Tax Treaties (updated through September 26, 2025)
- IRS, Italy - Tax treaty documents (page last reviewed 08-Aug-2026)
- Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fraud or fiscal evasion, with Protocol, signed Washington 25 August 1999 (US Treasury text), Article 10(2)(a)
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 167, normattiva text in force 2-8-2025 to 31-12-2026
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89(2), normattiva text in force 4-7-2026 to 31-12-2026
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 47-bis(1), normattiva text in force 20-12-2025 to 31-12-2026
- DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73(1)(d), normattiva text in force 29-12-2023 to 31-12-2026
- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, par. 5.1
- SSA POMS RS 02001.050, Effective Date of the U.S. - Italian Agreement and Effect on Coverage (03/22/2021)
- INPS, Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con gli Stati Uniti d'America
- SSA POMS RS 02001.060, General Coverage Rule for Employment - U.S. - Italian Agreement (09/14/2022)
- SSA POMS RS 02001.065, Nationality Rule in the U.S. - Italian Agreement (09/14/2022)
- SSA POMS RS 02001.070, Election of Coverage - Italians and Dual Nationals (09/14/2022)
- SSA, Totalization Agreement with Italy (pamphlet page; web.archive.org snapshot of 3 Sep 2026)
- SSA POMS GN 01705.120, U.S. Totalization Benefits under the U.S. - Italian Agreement
- Fedlex RS 0.672.933.61, Convention between Switzerland and the United States on taxes on income of 2 October 1996, consolidated French version (état le 13 octobre 2022)
- SFI, Liste des conventions de double imposition (état au 01.01.2026)
- Senate Treaty Doc. 112-1 (2011), Protocol amending the Switzerland-US convention, signed 23 September 2009
- Fedlex RS 642.11, Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), consolidated version of 2 September 2026
- Fedlex RS 642.14, Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), consolidated version of 1 January 2025
- SSA, Agreement text: US-Switzerland social security agreement of 3 December 2012 (web.archive.org snapshot of 13 May 2026)
- OFAS, Liste des conventions de sécurité sociale (état au 1er janvier 2026)
- SSA, Totalization Agreement with Switzerland (pamphlet; web.archive.org snapshot of 17 Jun 2026)